Art.  7.
(Equità).

      1. La pianificazione e lo svolgimento delle attività di trasformazione del territorio, di iniziativa pubblica o privata, che comportano l'utilizzazione delle risorse non rinnovabili sono attuati garantendo l'uguaglianza dei diritti all'uso e al godimento e dei doveri di tutela e di conservazione dei beni comuni. Il governo del territorio garantisce pari opportunità di accesso a tutti i cittadini ai vantaggi offerti dal sistema antropico e naturale, in termini di residenza, accessibilità, servizi collettivi e qualità ambientale, anche per assicurare solidarietà e coesione sociale.
      2. Al fine di garantire una migliore qualità urbana e territoriale, nonché l'incremento e il rinnovo delle dotazioni territoriali di infrastrutture e di servizi, gli atti di pianificazione del territorio, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale, determinano la partecipazione dei soggetti privati ai relativi costi. Per le stesse finalità, l'amministrazione competente, qualora intenda rivolgersi a soggetti privati per l'attuazione delle scelte di governo del territorio, ricorre a forme di confronto concorrenziale.